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Statuto della
“Roma Slow Tour – Associazione Culturale”

ART. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione culturale denominata ROMA SLOW TOUR; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

ART. 2 – Sede

La sede legale dell’Associazione è in Roma, Via Michelangelo Poggioli n. 2. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo. L’associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

ART. 3 – Oggetto e Scopo

  1. L’Associazione non ha fini di lucro, neanche indirettamente, è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà civile e culturale e si basa su principi di democraticità della struttura, elettività, non discriminazione, gratuità delle cariche sociali e rispetto della Costituzione Italiana.
  2. L’Associazione viene costituita con lo scopo di diffondere e promuovere la cultura, l’arte, le tradizioni, anche enogastronomiche nonché, per il tramite delle attività dettagliate, a titolo indicativo, al punto che segue, nonché di divenire un punto di aggregazione e di occasione per i giovani di scambiare idee e condividere le rispettive esperienze. In particolare, l’Associazione si propone di diffondere e promuovere la cultura, l’arte e le tradizioni, anche enogastronomiche, in ogni loro forma ed espressione, e tutto ciò che è a loro direttamente e indirettamente connesso come, ad esempio, la fotografia, il cinema, la musica, la danza, la pittura, il teatro e la letteratura, attraverso iniziative interdisciplinari e interculturali.
  3. Per il raggiungimento dei propri fini, l’Associazione intende promuovere varie attività tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  • realizzare attività di promozione turistica e conoscenza del territorio mediante l’organizzazione, la promozione e la gestione di itinerari enogastronomici e culturali, visite guidate, escursioni didattiche in aree protette o su percorsi naturalistici; elaborazioni e redazione di materiale illustrativo, editoriale ed audiovisivo; ricerche, studi di settore e consulenze rivolte a singoli cittadini, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta;
  • promuovere precise azioni per la conoscenza del territorio regionale in tutte le sue espressioni, favorendo la difesa dell’ambiente, dell’edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali con determinati requisiti di qualità, della cucina locale tradizionale, attraverso l’organizzazione di mostre, convegni, conferenze, premi, concerti, lotterie, sagre, la partecipazione ad eventi relativi al settore turistico, enogastronomico e rurale ed ogni altra iniziativa idonea allo scopo di diffondere la cultura del turismo sostenibile e responsabile, anche instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati stipulando apposite convenzioni;
  • realizzare progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell’attività turistica e ricettiva improntati alla sostenibilità ed all’eco-compatibilità, promuovendo relazioni e collaborazioni tra quanti offrono accoglienza in campo turistico e tra questi, i fruitori di tali servizi e le comunità ospitanti, allo scopo, pur nella distinzione dei ruoli, di recuperare, preservare e valorizzare il grande patrimonio regionale in materia di ambiente, arte, cultura e tradizioni, prodotti tipici, cucina locale; più in generale di tutto il patrimonio sia materiale che immateriale che costituisce peculiarità ed identità del territorio in cui l’Associazione opera;
  • promuovere e stimolare la cultura alimentare ed enologica dei prodotti tipici, mediante l’organizzazione di manifestazioni culinarie a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, corsi di formazione ed aggiornamento sulla storia delle tipicità locali, mostre e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
  • organizzare e/o gestire, in proprio o in collaborazione con altri organismi o enti pubblici e/o privati, o per conto di terzi, eventi e attività per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico e culturale o comunque volte alla promozione culturale e artistica;
  • fornire collegamenti di conoscenza e interscambio di informazioni ed esperienze tra coloro che si occupano di cultura e arte, in ogni loro forma ed espressione e favorire legami duraturi d’amicizia e accordi di collaborazione tra l’Associazione e le altre aggregazioni progettuali allo scopo di comporre reti di soggetti aventi le stesse finalità;
  • progettare ed organizzare attività d’informazione e di formazione culturale e professionale istituendo corsi su tutti i temi attinenti alle opportunità offerte dallo sviluppo del turismo sostenibile, e in generale su tutti i temi relativi agli scopi istituzionali, anche in collaborazione con altre istituzioni ed organismi;
  • proporre e sviluppare progetti didattici, sia nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, che nelle comunità locali, con la finalità di sensibilizzare i più giovani alla conoscenza ed alla valorizzazione dei beni naturali e di interesse storico, culturale ed artistico;
  • contribuire allo sviluppo culturale e civile degli associati in chiave sostenibile promuovendo ed organizzando iniziative, servizi ed altre attività atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e svago degli associati, e a favorire opportunità di aggregazione e legami duraturi di amicizia fra gli stessi;
  • produrre, acquisire, gestire, diffondere, distribuire e vendere, sia direttamente che indirettamente, materiale editoriale, artistico, fotografico, culturale, audiovisivo, multimediale, o quant’altro sia utile per divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi agli scopi istituzionali ed alle attività ad essi connessi;
  • reperire e gestire fondi, attrezzature e immobilizzazioni per raggiungere le finalità dell’Associazione;
  • svolgere qualunque altra attività affine, complementare o connessa a quelle sopra elencate per raccogliere i fondi necessari a finanziare le attività principali e quindi finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in riferimento a quanto previsto dalla legislazione vigente.
  1. L’Associazione, per raggiungere i suoi obiettivi, si può liberamente avvalere della collaborazione di enti locali, associazioni, società, attraverso convenzioni e partnership finalizzate ad allargare la partecipazione alle attività al maggior numero possibile di soggetti.
  2. Le attività potranno essere svolte in forma gratuita o anche a pagamento, nei limiti consentiti dalla legge.
  3. Eventuali attività di natura commerciale saranno svolte in maniera non prevalente e sussidiaria rispetto all’attività di promozione culturale e comunque nei limiti della legge.
  4. Gli eventuali utili della gestione saranno totalmente impiegati al fine di raggiungere gli scopi dell’Associazione.
  5. Per lo svolgimento delle attività in oggetto, l’Associazione potrà dotarsi di apposito regolamento

ART. 4 – Patrimonio, entrate e durata dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili che provengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione. In particolare, l’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  • quote e contributi dei Soci;
  • donazioni;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito degli scopi statutari;
  • contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • proventi derivanti da cessione di beni e prestazioni di servizi in favore di Soci o terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
  • ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’Associazione e con le previsioni di legge ad essa applicabili.
  1. Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
  • versamenti effettuati, a qualsiasi titolo, dai Soci Fondatori (come di seguito definiti) e/o dai Soci che aderiscono all’Associazione;
  • redditi derivanti dal proprio patrimonio;
  • introiti realizzati nello svolgimento della propria attività nei limiti di cui al presente Statuto.
  1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’atto dell’adesione all’Associazione da parte di chi intende aderire e la quota annuale di iscrizione all’Associazione.
  2. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E’ comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
  3. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.
  4. L’attività dei Soci è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall’assemblea dei soci.
    L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Soci; i rapporti tra l’Associazione e i dipendenti o collaboratori sono disciplinati dalla legge.
  5. La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 5 – Soci

  1. I Soci godono di pari diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
  2. I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell’Associazione.
  3. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.
  4. Possono essere Soci tutte le persone fisiche, nonché associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, enti e persone giuridiche non aventi scopo di lucro, in qualsiasi forma costituite che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Associazione, intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi e partecipando alle attività sociali.
  5. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine sopra indicato, la stessa si intenderà accettata. Il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di un eventuale diniego.
  6. La qualità di Socio si perde per:
  • decesso;
  • mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
  • recesso: chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  • espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il Socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Non è ammessa la temporaneità alla vita associativa.

I Soci che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 6 – Organi dell’Associazione

  1. Sono Organi dell’Associazione:
  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Segretario del Consiglio Direttivo;
  • il Tesoriere.
  1. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
  2. Tutte le cariche elettive sono elettive e prevalentemente gratuite; è ammesso il solo rimborso delle spese nei limiti di cui al comma 6 del precedente art. 4.

ART. 7 – Assemblea

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa.
  2. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno ed ha il compito di:
  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • ratificare l’entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
  • deliberare sulle modifiche del presente statuto;
  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
  1. L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei suoi Aderenti, o da almeno due consiglieri.
  2. La convocazione può essere comunicata, alternativamente, mediante lettera raccomandata, anche a mano, e-mail, fax o per avviso e chiamata contenente la indicazione del luogo, del giorno dell’ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l’elenco delle materie da trattare, almeno dieci giorni prima dell’adunanza stessa.
  3. L’Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti, in proprio o per delega, almeno la metà degli aventi diritto.
  4. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’adunanza in seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
  5. Hanno diritto di partecipare all’Assemblea e hanno diritto di voto tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  6. Ogni aderente all’Associazione ha diritto a un voto, secondo il principio “una testa, un voto”, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell’Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
  7. Per l’approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie, nonché per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.
  8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.
  9. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all’Associazione. Il Segretario del Consiglio Direttivo è anche segretario dell’Assemblea e provvede a redigere i relativi verbali delle adunanze che saranno sottoscritti anche dal Presidente.

ART. 8 – Il Consiglio Direttivo

  1. L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero di membri non inferiore a 3, nominati dall’Assemblea.
  2. I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
  3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
  4. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o i Soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione, fermo restando che il criterio di designazione di cui al precedente comma 2 dovrà essere in ogni momento rispettato. Qualora non sia possibile individuare i sostituti ai sensi del presente comma 5, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare il Comitato dei Fondatori ovvero l’Assemblea, a seconda dei casi, perché deliberi la nomina del sostituto o dei sostituti. In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme alla maggioranza in carica al momento della cessazione.
  5. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  • gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto e in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
  • nomina del Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario i quali restano in carica per tre anni e sono rieleggibili;
  • ammissione all’Associazione di nuovi Soci;
  • assunzione eventuale di personale dipendente;
  • determinazione delle quote associative annuali;
  1. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
  2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno [3] Consiglieri. La convocazione è fatta alternativamente mediante lettera raccomandata, anche a mano, e-mail, fax o per avviso e chiamata contenente l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno otto giorni prima dell’adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa.
  3. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione dei punti all’ordine del giorno.
  4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
  5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.
  6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
  7. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore, singolarmente considerato, ecceda Euro quattromila) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

ART. 9 – Il Presidente

  1. Al Presidente dell’Associazione spetta la rappresentanza dell’Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. La rappresentanza dell’Associazione a soggetti diversi dal Presidente può essere attribuita esclusivamente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Consiglieri.
  2. Al Presidente dell’Associazione, in particolare, compete:
  • l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per ratifica del suo operato;
  • predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;
  • redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione;
  • vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;
  • determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e i Soci.
  1. Il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.
  2. Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell’Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo riterrà di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.
  3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 10 – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

ART. 11 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

  1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicitazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
  2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all’Associazione.

ART. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.

ART. 13 – Libri dell’Associazione

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli aderenti all’Associazione.
  2. I libri dell’Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.

ART. 15 – Avanzi di Gestione

  1. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
  2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 – Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, privilegiando enti e associazioni operanti in settori analoghi. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione individua l’associazione o l’ente al quale sarà devoluto il patrimonio residuo ai sensi di legge.

ART. 17 – Legge applicabile- Foro esclusivo

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.

Per ogni controversia connessa all’interpretazione ed esecuzione del presente statuto sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.

Roma, li 22.01.2014